Art. 22.
(Primo soccorso).

      1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
      2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
      3. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto dei Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive 15 luglio 2003, n. 388, si considerano buone prassi.

 

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